Nella L.247/2007 rubricata "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", ci sono alcune importanti novità riguardanti i riscatti e le pensioni. In questo articolo mi soffermerò sulla questione dei riscatti, compiendo una doverosa premessa sulla natura dei riscatti cui si riferisce la norma. Infatti si tratta di riscatti esclusivamente a fini pensionistici e non a fini del trattamento di fine servizio (alias liquidazione). Il riscatto rappresenta la valutazione, nell’ambito di una gestione previdenziale, di periodi o servizi non coperti da contribuzione in modo che siano conteggiabili per la pensione. Quindi non si possono riscattare corsi di studi compiuti in costanza di rapporto di lavoro dipendente. Il riscatto può essere anche parziale e quindi riguardare solo alcuni degli anni del corso di studi. Oggetto del riscatto possono essere diversi titoli e diplomi che in quest’articolo – per evidenti ragioni di brevità – non citerò ma che possono essere facilmente individuati nel sito internet dell’INPDAP e dell’INPS. Se si tratta di riscattare diplomi c’è la condizione che il titolo di studio sia espressamente richiesto per l’ammissione al posto ricoperto, mentre per la laurea questo requisito non è più indispensabile da alcuni anni (v. art.2 comma 2 D.Lgs.184/97)
Venendo alla Riforma, diciamo che l’art. 1, comma 77 della legge 247/07 ha modificato l’art. 2 del Dlgs 184/97 introducendo tre nuovi commi (4-bis, 5-bis e 5-ter). Il nuovo comma 4-bis prevede, per tutti coloro che presentano domanda di riscatto a partire dal 1 gennaio 2008, la possibilità di pagare l’onere del riscatto medesimo in unica soluzione ovvero in dieci anni senza interessi.
Le novità positive, sono diverse:
La domanda di riscatto può essere presentata anche prima dell’inizio dell’attività lavorativa. In questo modo coloro che vogliono riscattare un periodo di studi possono iniziare subito e non attendere l’agognato impiego. Il problema del calcolo dell’onere – che nel caso dei lavoratori si risolve con un rapporto allo stipendio percepito al momento dell’istanza – è stato risolto con l’individuazione di una cifra fissa uguale per tutti, parametrata sul reddito minimo imponibile dei commercianti, che per il 2008 è pari a 4.554,00 euro per anno. Per i lavoratori, l’onere è diverso a seconda della categoria (dipendenti, a progetto, etcc.), dell’età, del sesso, della retribuzione al momento della domanda, del sistema previdenziale riferimento (contributivo, retributivo, misto).
Non si pagano gli interessi in caso di pagamento rateale; nel 2008 sarebbero stati circa 4,5% per gli iscritti INPDAP e 3% per gli iscritti INPS. Rimane fermo che per le domande antecedenti il 2008 – anche se non definite – gli interessi vanno comunque corrisposti.
La rateizzazione può avvenire in un periodo di 10 anni; la precedente situazione consentiva una rateizzazione di max 5 anni per l’INPS e pari al periodo riscattato per l’INPDAP.
L’onere di riscatto è fiscalmente deducibile dall’interessato; il contributo è altresì detraibile dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19% dell’importo stesso. Questo significa che se il riscatto riguarda un soggetto non titolare di reddito proprio, dell’agevolazione può fruire il soggetto (per es. il genitore) che ha fiscalmente a carico il titolare del riscatto. In questo caso la novità è parziale perché la deducibilità in capo all’interessato era già prevista, mentre ovviamente è una news assoluta la possibilità di estendere il beneficio ad un altro soggetto.
Il riscatto è utilizzabile come anzianità contributiva per tutti i tipi di pensione, a prescindere dal sistema di calcolo (contributivo, retributivo, misto). Questo vuol dire che i periodi di studio necessari al conseguimento dei titoli universitari sopra specificati, una volta riscattati, saranno considerati utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione e non solo ai fini della misura, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo. Quest’ultima precisazione è importante perché riguarda la novità della legge; la precedente normativa – infatti – escludeva, per coloro che sono interessati dal sistema pensionistico contributivo, la possibilità di utilizzare i periodi riscattati ai fini del diritto alla pensione, e limitava il beneficio alla misura e quindi all’importo della pensione. Il vantaggio è quindi soprattutto per coloro che – attraverso il computo dei periodi riscattati – possono raggiungere prima il massimo dell’anzianità contributiva (40 anni) e conseguentemente il massimo della pensione ottenibile.
Dott. Antonello Podda
Allegati: nota divulgativa INPDAP n.220/2008 su riforma Welfare